Art. 63.
           (Transito di energia elettrica sulle grandi reti)
  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
stabilisce,  con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti
per  l'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica  atte  a  garantire
l'osservanza   degli  obblighi  relativi  alla  negoziazione  e  alla
informazione comunitaria,  previsti  dalla  direttiva  del  Consiglio
90/547/CEE.
 
          Nota all'art. 63:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/547 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 313 del  13
          novembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.  2  del  7  gennaio 1991, 2a serie
          speciale.