Art. 64. (Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale) 1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva del Consiglio 90/377/CEE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 64: - La direttiva CEE n. 90/377 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 17 luglio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 17 settembre 1990, 2a serie speciale.