Art. 62. 
               (Marchi di impresa: criteri di delega) 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  89/104/CEE  deve
riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa,
quelle facoltative appresso indicate e  deve  comunque  avvenire  nel
rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
     a) definire le facolta' costituenti il diritto all'uso esclusivo
del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio  ordinario  e  la
tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando cio' che  puo'
essere vietato ai terzi e cio' che, invece, al titolare  del  marchio
non e' consentito vietare ai terzi; 
     a) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e
dei  segni  che  nel  commercio  possono  servire  per  designare  la
provenienza geografica dei prodotti o servizi; 
     c) fissare in dieci anni la durata del diritto  derivante  dalla
registrazione e  disciplinare  la  rinnovazione  per  uguale  durata,
precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata  una
cessione parziale del marchio; 
     d) vietare l'uso ingannevole del marchio  e  l'uso  del  marchio
lesivo di un altrui diritto d'autore  o  di  proprieta'  industriale;
vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui; 
     e) disciplinare  il  trasferimento  e  la  licenza  del  marchio
abolendo il vincolo con l'azienda, precisando  che  il  trasferimento
puo' avvenire per la  totalita'  o  per  una  parte  dei  prodotti  o
servizi, che la licenza puo' essere non  esclusiva  purche'  tale  da
garantire l'uniformita' dei prodotti  o  servizi  contraddistinti,  e
precisando in ogni caso che dal trasferimento  e  dalla  licenza  non
deve derivare inganno per il pubblico; 
     f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e
farne un elenco esemplificativo; 
     g) definire le ipotesi di nullita' del marchio  per  difetto  di
novita', distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha
acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio  di  un
diverso segno distintivo altrui quando possa determinare  un  rischio
di confusione; 
     h)  risolvere  il  conflitto  fra  registrazioni  incompatibili,
precisando che marchi anteriori scaduti o  decaduti  non  tolgono  la
novita'; 
     i) definire le ipotesi di nullita' del marchio  per  illiceita',
difetto  di   capacita'   distintiva,   ingannevolezza   del   segno,
funzionalita' della forma, inappropriabilita' di stemmi,  simboli  ed
emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che  rivestono
interesse pubblico; precisare che il segno  che  abbia  acquisito  un
significato secondario e' registrabile come marchio e non puo' essere
dichiarato nullo; 
     l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio  dei  nomi
di persona e  dei  segni  aventi  notorieta'  artistica,  letteraria,
scientifica, politica e sportiva; 
     m)  disciplinare  l'esercizio  del  diritto   ad   ottenere   la
registrazione  prevedendo   la   possibilita'   di   un'utilizzazione
indiretta del marchio e l'invalidita' della  registrazione  fatta  in
malafede; 
     n) disciplinare la decadenza del  marchio  per  volgarizzazione,
per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per  cinque  anni  e
per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne  l'uso  nel
caso del marchio collettivo; 
     o) prevedere che la  nullita'  e  la  decadenza  possono  essere
parziali; 
     p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che op-
era anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresi che  la
convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto; 
     q)  introdurre  il  principio  di  esaurimento  del  diritto  di
marchio; 
     r) disporre la pubblicita' delle domande e delle registrazioni; 
     s)  disciplinare  la  rappresentanza  a  mezzo   di   mandatario
abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti. 
2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno
apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile,  alle
disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno  1942,  n.  929,  alle
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica  8
maggio  1948,  n.   795,   nonche'   ad   ogni   altra   disposizione
incompatibile. 
3. Le disposizioni transitorie dovranno tener  conto.  oltreche'  dei
criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti  dagli  articoli
81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942,  n.  929,  in  quanto
applicabili.