Art. 64. 
(Trasparenza  dei  prezzi  del  gas  ed  energia  elettrica  ad   uso
                            industriale) 
 
  1. Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai
consumatori  finali  dell'industria  sono  tenuti  ad  osservare  gli
obblighi di  informazione  previsti  dalla  direttiva  del  Consiglio
90/377/CEE secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in
conformita'  alla  direttiva  medesima,  con  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da  emanarsi  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.