Art. 73 (Art. 35 Cod. Str.) 
                            (Competenze) 
  1. Il coordinamento degli enti  proprietari  delle  strade  per  il
perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice,
e nei casi richiamati e' promosso e gestito dall'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei  lavori
pubblici nei termini e con le  modalita'  previsti  dall'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. L'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la  sicurezza
stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le
attribuzioni di competenza del  Ministero  dei  lavori  pubblici  nel
settore della circolazione e quelle previste  comunque  dal  presente
regolamento e dalla legislazione vigente in materia. 
  3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento  dell'attivita'
di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione
del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i
profili sociale, ambientale, economico e culturale da  presentare  al
Parlamento nei termini e con le modalita' indicate nell'articolo 1. 
  4. L'Ispettorato  generale  coordina,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno,  l'attivita'  del   Centro   di   coordinamento   delle
informazioni  sul  traffico,  sulla  viabilita'  e  sulla   sicurezza
stradale (CCISS) istituito con  decreto  interministeriale  8  maggio
1990, n. 154 presso il Ministero  dei  lavori  pubblici,  Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale  e  diretto  dal
dirigente ad esso preposto. 
  5. Il dirigente preposto  all'Ispettorato  generale,  nel  rispetto
anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di
Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni
adottate. 
  6. L'Ispettorato  generale  provvede  alla  autonoma  gestione  del
proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni
contenute nel sistema informativo nazionale, gestito  dal  Centro  di
elaborazione automatica dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  7.  Presso  l'Ispettorato  generale  e'  costituito  il  Centro  di
documentazione sui problemi  della  circolazione  e  della  sicurezza
stradale, che e' articolato in due sezioni e  in  una  medioteca.  La
prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana;  nella  seconda
sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da  quella
italiana. 
  8. L'Ispettorato generale e' dotato di un  ufficio  che  si  occupa
della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al
supporto  finanziario  delle  attivita'  indicate  nel  codice  della
strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1972, n. 748. 
  9. L'Ispettorato generale e' preposto alla  gestione  dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo  226  del  codice  con  le
modalita' indicate dall'articolo 401. 
  10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi
nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi
delle maggiorazioni di cui all'articolo  101,  comma  1  del  codice,
destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, e' utilizzata per le finalita'  di  cui  all'articolo  208,
comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti. 
 
          Note all'art. 73:
             -  Il  testo  dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e  di  diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e' il
          seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.   In tal caso le determinazioni
          concordate nella conferenza tra  tutte  le  amministrazioni
          intervenute tengono luogo degli atti predetti.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             -  Il  decreto  ministeriale  8  maggio  1990,  n.   154
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno
          1990) reca: "Regolamento concernente la  istituzione  e  il
          funzionamento    del    Centro   di   coordinamento   delle
          informazioni  sul  traffico,  sulla  viabilita'   e   sulla
          sicurezza stradale".
             -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,   n.   748
          (Disciplina     delle     funzioni    dirigenziali    nelle
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
          e' il seguente:
             Art.   8   (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          superiori).  -  Ai  dirigenti superiori preposti ai servizi
          dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
          della  competenza  del  proprio  ufficio,  le  attribuzioni
          stabilite nel primo comma del precedente art. 7".