Art. 73 (Art. 35 Cod. Str.)
(Competenze)
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il
perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice,
e nei casi richiamati e' promosso e gestito dall'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel
settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente
regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attivita'
di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione
del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i
profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al
Parlamento nei termini e con le modalita' indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero
dell'interno, l'attivita' del Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza
stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio
1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal
dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto
anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di
Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni
adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del
proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni
contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di
elaborazione automatica dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale e' costituito il Centro di
documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza
stradale, che e' articolato in due sezioni e in una medioteca. La
prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda
sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella
italiana.
8. L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che si occupa
della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al
supporto finanziario delle attivita' indicate nel codice della
strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le
modalita' indicate dall'articolo 401.
10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi
nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi
delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice,
destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, e' utilizzata per le finalita' di cui all'articolo 208,
comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti.
Note all'art. 73:
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni
concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni
intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno
1990) reca: "Regolamento concernente la istituzione e il
funzionamento del Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla
sicurezza stradale".
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
(Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
e' il seguente:
Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti
superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi
dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito
della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni
stabilite nel primo comma del precedente art. 7".