Art. 115 (a).
    Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
  1. Chi guida veicoli o  conduce  animali  deve  essere  idoneo  per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
    a)  anni  quattordici  per  guidare  veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi
o altri raggruppamenti di animali;
    b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
    c)  anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc che non trasportino altre persone oltre  al  conducente;  macchine
agricole  o  loro  complessi che non superino i limiti di sagoma e di
peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la  velocita'  di
40  km/h,  la  cui  guida  sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
    d) anni diciotto per guidare:
    1)  motoveicoli;  autovetture  e  autoveicoli  per  il  trasporto
promiscuo  di  persone  e  cose;  autoveicoli per uso speciale, con o
senza rimorchio; macchine agricole diverse da  quelle  indicate  alla
lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine operatrici;
    2)  autocarri,  autoveicoli  per  trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva
a pieno carico non superi 7,5 t;
    3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a  pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5
t,  purche'  munito  di  un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente  ufficio  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C.;
    e)  anni  ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito  del  certificato  di
abilitazione   professionale;   motocarrozzette   ed  autovetture  in
servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus,  autocarri,
autotreni,  autosnodati,  adibiti  al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
  2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
    a) anni sessantacinque per guidare autotreni (( ed autoarticolati
)) la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
    b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati,  autosnodati,  adibiti  al trasporto di persone. Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui  requisiti
fisici  e  psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
  3. Chiunque guida veicoli (( o conduce animali )) e  non  si  trovi
nelle  condizioni  richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo
quanto disposto nei successivi commi,  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Qualora  trattasi  di  motoveicoli  e  autoveicoli di cui al comma 1,
lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A,
che  guida  motoveicoli  di  cilindrata  superiore  a  125  cc  o che
trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata (( non superiore
)) a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
  5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita'  di  veicoli  o  di
animali,  ne  affida  o  ne consente la condotta a persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di  ((  veicolo  ))  o
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
trentamila a lire centoventimila se si tratta di animali.
  6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,  quando  commesse
con  veicoli  a  motore,  importano  la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 56 del D.Lgs. n. 360/1993.