Art. 117 (a).
                       Limitazioni nella guida
  1. (( Al titolare di patente italiana, per i  tre  anni  successivi
alla  data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni, )) non e' consentita la guida di
motocicli di potenza superiore a 25  kW  e/o  di  potenza  specifica,
riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
  2.  ((  Al  titolare  di  patente di guida italiana, per i tre anni
successivi alla data del conseguimento della patente di categoria  ))
B,  non  e'  consentita  la  guida  di autoveicoli aventi una potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t,  o  che  comunque
sviluppino  una  velocita' massima, accertata in sede di omologazione
del tipo, superiore a 150 km/h.
  3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei  limiti  di  cui  ai  commi  1  e  2.
Analogamente  sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla
data di entrata in vigore del presente codice.
(( 4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla ))
(( data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. Le predette ))
(( limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente         ))
(( italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata ))
(( da uno Stato membro delle Comunita' europee.                    ))
  5. (( Il titolare di patente di guida italiana che,  ))  nei  primi
tre anni dal conseguimento della patente, (( e comunque prima di aver
raggiunto  l'eta' di venti anni, )) circola oltrepassando i limiti di
guida  di  cui  al  presente  articolo  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. La violazione importa  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della sospensione della validita' della patente da due ad
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 58 del D.Lgs. n. 360/1993. In precedenza il comma
          1  era  stato  corretto  con avviso di rettifica pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  32  del  9
          febbraio 1993.