Art. 128 (a).
                  Revisione della patente di guida
  1. I prefetti e gli uffici della Direzione generale della  M.C.T.C.
possono  disporre  che  siano  sottoposti  a  visita medica presso la
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di
idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi  sulla
persistenza  nei  medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti
(( o  dell'idoneita'  tecnica.  ))  L'esito  della  visita  medica  o
dell'esame di idoneita' sono comunicati al prefetto per gli eventuali
provvedimenti  di  sospensione  o revoca della patente. L'esito della
visita  medica  e'  comunicato  anche  ai  competenti  uffici   della
Direzione generale della M.C.T.C..
  2.  Chiunque  circoli  senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Alla  stessa  sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi
del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
  3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa ((
accessoria )) del ritiro della patente, secondo le norme del capo  I,
sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 66 del D.Lgs. n. 360/1993.