Art. 132 (a).
               Circolazione dei veicoli immatricolati
                         negli Stati esteri
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali ((
o a quelle di cui all'articolo 53,  comma  2,  del  decreto-legge  30
agosto  1993,  n. 331 )) (b), se prescritte, sono ammessi a circolare
in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di
immatricolazione dello Stato di origine.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
  3.  Le  targhe  dei  veicoli  di  cui  al  comma  1  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita' che verranno stabilite nel regolamento.
  4.  Il  mancato  rispetto  della  norma  di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 53, comma 5, del D.L. n. 331/1993.
             (b) Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 53
          del D.L.  n. 331/1993:
             "1.  Per  le  cessioni  a  titolo oneroso, effettuate da
          soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti  e
          professioni,  nei  confronti di soggetti residenti in altri
          Stati  membri,  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  ai   sensi
          dell'art.  38, comma 4 (imbarcazioni di lunghezza superiore
          a  7,5  metri,  aeromobili  con  peso  totale  al   decollo
          superiore  a  1.550  kg, e veicoli con motore di cilindrata
          superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw,  destinati
          al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni
          destinate all'esercizio di attivita'  commerciali  o  della
          pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in
          mare e gli aeromobili, n.d.r.  ), spediti o trasportati nei
          suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o  per
          loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
          dell'imposta  compresa  nel  prezzo di acquisto o assolta o
          pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
          non puo' essere superiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
          nel territorio dello Stato.
             2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          le   modalita'  ed  i  termini  della  liquidazione  e  del
          versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38,  comma
          3,  lettera  e), nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i
          termini da osservare per le cessioni di  cui  al  comma  1,
          anche  agli  effetti  del  rimborso  previsto  nello stesso
          comma".