Art. 133.
          Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
  1. Gli autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi  immatricolati  in  uno
Stato  estero,  quando  circolano  in  Italia,  devono  essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
  2.  La  sigla  deve  essere  conforme   alle   disposizioni   delle
convenzioni internazionali.
  3.  Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia e' vietato l'uso di  sigla  diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.