Art. 135.
                  Circolazione con patenti di guida
                     rilasciate da Stati esteri
  1.  I  conducenti  muniti  di  patente  di  guida  o  di   permesso
internazionale  rilasciati  da  uno  Stato  estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali e'  valida  la  loro  patente  o  il  loro
permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.
  2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato  estero  non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali  cui  l'Italia  abbia  aderito,  essi  devono   essere
accompagnati  da  una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito  in  particolari
convenzioni internazionali.
  3.  I  conducenti  muniti  di  patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, e' prescritto, altresi', il possesso di  un  certificato  di
abilitazione  professionale  o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo  Stato  stesso,  devono
essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti veicoli, dei necessari
titoli abilitativi di cui sopra, concessi  dall'autorita'  competente
dello Stato ove e' stata rilasciata la patente.
  4.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del comma 2 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
  5.  Chiunque  guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non del
certificato di abilitazione  professionale  o  di  idoneita',  quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  6.   I  conducenti  muniti  di  patenti  di  guida  o  di  permesso
internazionale, rilasciati da uno  Stato  estero,  sono  tenuti  alla
osservanza  di  tutte  le  prescrizioni  e  le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano  le  sanzioni
previste per i titolari di patente italiana.