Art. 137.
      Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
             rimorchi e permessi internazionali di guida
  1. I certificati  internazionali  per  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi  necessari  per  circolare  negli  stati nei quali, ai sensi
delle convenzioni internazionali,  tali  documenti  siano  richiesti,
sono  rilasciati  dagli  uffici  provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C.,  previa  esibizione  dei  documenti  di  circolazione
nazionali.
  2. I prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente.