Art. 138 (a).
               Veicoli e conducenti delle Forze armate
  1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione  agli  accertamenti  tecnici,  all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
  2.  I  veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui
agli articoli 61 e 62, devono  essere  muniti,  per  circolare  sulle
strade  non  militari,  di  una  autorizzazione  speciale  che  viene
rilasciata  dal  comando  militare  sentiti  gli   enti   competenti,
conformemente  a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
  3.  Le  Forze  armate  provvedono  direttamente  nei  riguardi  del
personale in servizio:
    a) all'addestramento, (( all'individuazione )) e all'accertamento
dei  requisiti  necessari  per  la guida, all'esame di idoneita' e al
rilascio della patente militare di guida, che abilita  soltanto  alla
guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
    b)  al  rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria  e  di  istruttore  di  scuola  guida,  relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
  4.  Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
  5. Coloro che sono muniti di  patente  militare  possono  ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli
delle  corrispondenti  categorie,  secondo la tabella di equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con  il  Ministero
della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorita'  dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  6. Il personale provvisto di abilitazione ad  istruttore  di  guida
militare  puo'  ottenere  la  conversione  in  analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e  secondo  le
modalita'   stabilite   dal  Ministero  dei  trasporti,  purche'  gli
interessati ne facciano  richiesta  entro  un  anno  dalla  data  del
congedo o dalla cessazione dal servizio.
  7.   I   veicoli   alienati   dalle  Forze  armate  possono  essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento  dei  prescritti
requisiti.
  8.  Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da  essi  trainati  in  dotazione  alle  Forze  armate  sono
stabilite  d'intesa  tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
  9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo  in  atto  tutte  le
prescrizioni  tecniche  e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
  10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in  servizi
di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
  11.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia  di  Stato,  della  Guardia  di
finanza,  del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, (( dei Corpi dei vigili del  fuoco  delle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  )) della Croce rossa italiana, del
Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.
  12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito  di  patente
rilasciata  ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125,  comma
3.  ((  La  patente  di  guida  e'  sospesa  dall'autorita'  che l'ha
rilasciata,  secondo   le   procedure   e   la   disciplina   proprie
dell'amministrazione di appartenenza. ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 69 del D.Lgs. n. 360/1993.