Art. 49. 
                  Disposizioni generali applicabili 
  1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del  libro  II  del
codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto  salvo  quanto
disposto nel presente decreto. 
 
          Nota all'art. 49:
             - Il capo I del titolo III del libro II  del  codice  di
          procedura civile tratta delle impugnazioni in generale.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  337  del codice di
          procedura civile:
             "Art. 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei  processi).
          -  L'esecuzione  della  sentenza non e' sospesa per effetto
          dell'impugnazione di  essa,  salve  le  disposizioni  degli
          articoli 283, 373, 401 e 407.
             Quando  l'autorita'  di  una  sentenza e' invocata in un
          diverso  processo,  questo  puo'  essere  sospeso  se  tale
          sentenza e' impugnata".