Art. 43 
                               Nozione 
 
  1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione,  da  parte  di
banche,  di  finanziamenti  destinati  alle  attivita'   agricole   e
zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. 
  2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da  parte
di banche, di finanziamenti  destinati  alle  attivita'  di  pesca  e
acquacoltura, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. 
  3.  Sono  attivita'  connesse  o  collaterali   l'agriturismo,   la
manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre  attivita'  individuate
dal CICR. 
  4. Le operazioni di  credito  agrario  e  di  credito  peschereccio
possono essere  effettuate  mediante  utilizzo,  rispettivamente,  di
cambiale agraria e di  cambiale  pesca.  La  cambiale  agraria  e  la
cambiale pesca devono  indicare  lo  scopo  del  finanziamento  e  le
garanzie  che  lo  assistono,  nonche'   il   luogo   dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.