Art. 44. Garanzie 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46. 2. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio puo', assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima viene effettuata ai sensi dell'art. 1515 del codice civile. 3. Quando i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.