Art. 45 
                   Fondo interbancario di garanzia 
 
  1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite  dalla
garanzia sussidiaria del  Fondo  interbancario  di  garanzia,  avente
personalita'  giuridica  e  gestione  autonoma  e   sottoposto   alla
vigilanza del Ministero del tesoro. 
  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  individua  le
operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri  e
i  limiti  degli  interventi  del  Fondo,  nonche'  l'entita'   delle
contribuzioni a esso  dovute  da  parte  delle  banche,  in  rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 
  3. L'organizzazione interna  e  il  funzionamento  del  Fondo  sono
disciplinati dallo statuto, approvato con decreto  del  Ministro  del
tesoro. 
  4. Presso  il  Fondo  e'  operante  la  Sezione  speciale  prevista
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata  di  autonomia
patrimoniale  e  amministrativa.  Alla  Sezione   si   applicano   le
disposizioni dei commi 2 e 3. 
  5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per
il  credito   peschereccio,   avente   personalita'   giuridica   con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla  vigilanza
del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano  le  disposizioni
dei commi 2 e 3. 
 
          Note all'art. 45:
             -  Il  testo  dell'art.  21  della  legge  n.   153/1975
          (Attuazione  delle  direttive del Consiglio delle Comunita'
          europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
             "Art. 21. - Presso il fondo interbancario di  grazia  di
          cui  alla  legge  2  giugno  1961,  n.  454,  e  successive
          modificazioni e  integrazioni  e'  istituita  una  speciale
          sezione  per  la  prestazione  della fidejussione di cui al
          precedente articolo  dotata  di  autonomia  patrimoniale  e
          amministrativa.
             La  sezione  speciale  e'  amministrata  da  un comitato
          direttivo ed e'  sottoposta  a  controllo  di  un  collegio
          sindacale.
             Il  comitato  e'  composto  da:  due  rappresentanti del
          Ministero   dell'agricoltura   e    delle    foreste,    un
          rappresentante  del Ministero del tesoro, un rappresentante
          del Fondo  interbancario  di  garanzia,  un  rappresentante
          degli  istituti  di  credito  designato  dal  Ministero del
          tesoro, un rappresentante  della  Banca  d'Italia,  quattro
          rappresentanti   delle  organizzazioni  di  categoria  piu'
          rappresentative a livello nazionale di queste  designati  e
          nominati  dal  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste su
          indicazione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto,  tre
          rappresentanti delle regioni interessate.
             Il  comitato  direttivo  e  il  collegio  sindacale sono
          nominati con decreto del Ministro per  l'agricoltura  e  le
          foreste  di  concerto  con il Ministro per il tesoro. Nella
          stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti,  il
          presidente del comitato e del collegio sindacale.
             Il  collegio  sindacale e' composto da tre membri di cui
          uno in  rappresentanza  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  uno  in  rappresentanza  del Ministero del
          tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
             La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma  del
          presente  articolo  emanera',  entro  sessanta giorni dalla
          data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
          il proprio funzionamento e per le  procedure  da  osservare
          per   la   concessione   della   richiesta  garanzia  e  la
          corresponsione delle somme dovute in caso sia  chiamata  ad
          adempiere le obbligazioni assunte".
             -   Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.  1041/1971
          (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle  amministrazioni
          dello  Stato)  e'  il  seguente:  "Tutte  le gestioni fuori
          bilancio comunque denominate  ed  organizzate,  compresi  i
          fondi   di  rotazione,  regolate  da  leggi  speciali  sono

          condotte  con  le  modalita'  stabilite  dalle  particolari
          disposizioni  che le disciplinano, salvo quanto disposto in
          materia  di  controllo  e  di  rendicontazione  dai   commi
          successivi.

             Per   le   gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al  comma
          precedente, il bilancio consuntivo o il rendiconto  annuale
          e'   soggetto  al  controllo  della  competente  ragioneria
          centrale e della Corte dei conti.
             Per i comitati le commissioni e gli altri organi in seno
          alle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con
          ordinamento   autonomo,   che,   in   base   a  particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati  nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente.
             La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno   necessari.   (I   rendiconti  annuali  saranno
          allegati al rendiconto generale dello Stato).
             Per la gestione delle somme dovute a norma  di  legge  a
          personale   delle  amministrazioni  statali  per  attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio  o  fuori  dei  luoghi di ordinario svolgimento del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
             I  rendiconti  o  i  bilanci di cui al presente articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali.
             Il  Ministero  del  tesoro  ha  facolta' di disporre gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione".