Art. 69. Stima dei tabacchi e prestazioni relative alla tecnica coltivazione e lavorazione tabacchi 1. Per la stima dei tabacchi oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio al perito agrario spettano: a) per la stima del tabacco secco in foglia allo stato sciolto i seguenti onorari per quintale (o frazione) di prodotto periziato, anche se non acquistato e non introdotto nel magazzino del traformatore: per i tabacchi tipo levantini L. 4.000, per i tabacchi tipo "Bright", "Kentuky" e similari L. 3.500 con un compenso minimo, fino a q.li 50, di L. 250.000; b) per le stime dei tabacchi allo stato verde sia prima della raccolta che presso i locali di custodia, l'onorario di cui alla lettera a) e' ridotto al 30%; c) per la direzione tecnica comprendente l'acquisto, l'assistenza durante la lavorazione, la classifica o la vendita, l'onorario e' del 5% sull'importo globale liquidato per i primi 100 q.li e del 3,50% sull'eccedenza, con un compenso minimo di L. 250.000; d) per la rappresentanza delle imprese di trasformazione, davanti ad una "commissione di perizia", il compenso minimo e' previsto in L. 250.000 per partita fino a 100 q.li di tabacco, per le quantita' eccedenti spettera' lo 0,50% dell'importo globale liquidato; e) per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizie e classifica, compete per i primi 100 q.li l'onorario in ragione del 3% sull'importo globale liquidato, con un compenso minimo di L. 250.000. Per l'eccedenza il compemso e' in ragione del 2%; f) per l'assistenza, sopralluoghi e consulenza tecnica alle coltivazioni di tabacco (dall'allestimento dei semenzai alla raccolta completa), il compenso minimo e' previsto in L. 200.000 per ettaro coltivato, fino a 50 ettari; per le superifici eccedenti i 50 ettari il compenso e' maggiorato di L. 50.000 ad ettaro; g) per l'assistenza tecnica al processo di cura a fuoco indiretto del tabacco delle cultivar "Bright" e similari, compete, per i primi 150 quintali, un compenso pari al 2,50% del valore del tabacco greggio allo stato sciolto, per l'eccedenza il compenso si riduce all'1,50% con un minimo di L. 200.000. 2. Per gli arbitrati in tutte le controversie in materia di tabacchi spettano gli onorari previsti nel presente articolo, commisurati al valore della partita in contestazione maggiorati del 50%.