Art. 69.
       Stima dei tabacchi e prestazioni relative alla tecnica
                 coltivazione e lavorazione tabacchi
  1.  Per  la  stima  dei  tabacchi  oltre al rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed alloggio al perito agrario spettano:
    a) per la stima del tabacco secco in foglia allo stato sciolto  i
seguenti  onorari  per  quintale  (o frazione) di prodotto periziato,
anche  se  non  acquistato  e  non  introdotto  nel   magazzino   del
traformatore:  per i tabacchi tipo levantini L. 4.000, per i tabacchi
tipo "Bright", "Kentuky" e similari L. 3.500 con un compenso  minimo,
fino a q.li 50, di L. 250.000;
    b)  per  le  stime  dei tabacchi allo stato verde sia prima della
raccolta che presso i locali di  custodia,  l'onorario  di  cui  alla
lettera a) e' ridotto al 30%;
    c) per la direzione tecnica comprendente l'acquisto, l'assistenza
durante la lavorazione, la classifica o la vendita, l'onorario e' del
5%  sull'importo  globale  liquidato per i primi 100 q.li e del 3,50%
sull'eccedenza, con un compenso minimo di L. 250.000;
    d) per la rappresentanza delle imprese di trasformazione, davanti
ad una "commissione di perizia", il compenso minimo e' previsto in L.
250.000 per partita fino a 100 q.li  di  tabacco,  per  le  quantita'
eccedenti spettera' lo 0,50% dell'importo globale liquidato;
    e)  per  l'assistenza  tecnica  alla lavorazione e stivaggio sino
alla consegna del  prodotto,  escluse  le  operazioni  di  perizie  e
classifica, compete per i primi 100 q.li l'onorario in ragione del 3%
sull'importo globale liquidato, con un compenso minimo di L. 250.000.
Per l'eccedenza il compemso e' in ragione del 2%;
    f)  per  l'assistenza,  sopralluoghi  e  consulenza  tecnica alle
coltivazioni di tabacco (dall'allestimento dei semenzai alla raccolta
completa), il compenso minimo e' previsto in L.  200.000  per  ettaro
coltivato,  fino a 50 ettari; per le superifici eccedenti i 50 ettari
il compenso e' maggiorato di L. 50.000 ad ettaro;
    g) per l'assistenza tecnica al processo di cura a fuoco indiretto
del tabacco delle cultivar "Bright" e similari, compete, per i  primi
150 quintali, un compenso pari al
2,50% del valore del tabacco greggio allo stato sciolto,
per  l'eccedenza  il compenso si riduce all'1,50% con un minimo di L.
200.000.
  2. Per gli  arbitrati  in  tutte  le  controversie  in  materia  di
tabacchi   spettano  gli  onorari  previsti  nel  presente  articolo,
commisurati al valore della partita in contestazione  maggiorati  del
50%.