Art. 73.
               Settore zootecnico e lattiero-caseario
  1.  Per  la  consulenza  tecnica nel settore zootecnico e lattiero-
caseario, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi
diretti nonche' in controlli analitici, il compenso al perito agrario
e' calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le
quote percentuali stabilite nella tabella 19.
  2. Per i singoli interventi  di  indirizzo  tecnologico  effettuati
straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consec-
utive,   spetta  un  compenso  pari  al  12%  del  valore  del  latte
caseificato nella giornata.
  3. Per i controlli tecnico-commerciali delle partite  di  formaggio
di  burro  e  di  altri  derivati  del  latte,  con relativa scelta e
classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del  valore  della
partita.
  4.   Per   sopralluoghi,  controlli  dell'alimentazione  e  per  la
vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla,  il  compenso  va
calcolato a vacazione.
  5.  Per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati e per i
prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.