Art. 73. Settore zootecnico e lattiero-caseario 1. Per la consulenza tecnica nel settore zootecnico e lattiero- caseario, le cui prestazioni consistono in sopralluoghi ed interventi diretti nonche' in controlli analitici, il compenso al perito agrario e' calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percentuali stabilite nella tabella 19. 2. Per i singoli interventi di indirizzo tecnologico effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consec- utive, spetta un compenso pari al 12% del valore del latte caseificato nella giornata. 3. Per i controlli tecnico-commerciali delle partite di formaggio di burro e di altri derivati del latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del valore della partita. 4. Per sopralluoghi, controlli dell'alimentazione e per la vigilanza igienica delle apparecchiature di stalla, il compenso va calcolato a vacazione. 5. Per i controlli analitici del latte e dei suoi derivati e per i prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.