Art. 50. 
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie  nazionali
   di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
   artistiche. 
 
  1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale  d'arte
drammatica  all'Accademia  nazionale  di  danza  ed   agli   Istituti
superiori  per  le  industrie  artistiche,  salvo   quelle   che   si
riferiscono al comitato di valutazione di  cui  all'articolo  11;  al
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione  e,  nell'ambito  di
questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. 
  2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le  norme  della
parte II, titolo VI.