Art. 34
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio
o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita'
di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso.