Art. 34 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui  al  presente  titolo  si
intendono per: 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,  utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
   connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio
   o fuori servizio, l'impiego,  il  trasporto,  la  riparazione,  la
   trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; 
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in  prossimita'
   di una attrezzatura di  lavoro  nella  quale  la  presenza  di  un
   lavoratore costituisce un rischio per la  salute  o  la  sicurezza
   dello stesso.