Art. 35.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformita' alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e' riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato e' qualificato in maniera specifica per
svolgere tali compiti.