Art. 35. 
                    Obblighi del datore di lavoro 
  1.  Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero  adattate  a  tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 
  2. Il datore di lavoro attua le misure  tecniche  ed  organizzative
adeguate per ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'uso  delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori  e  per  impedire  che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte. 
  3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore  di
lavoro prende in considerazione: 
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche  del  lavoro  da
svolgere; 
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. 
  4. Il datore di lavoro prende le  misure  necessarie  affinche'  le
attrezzature di lavoro siano: 
    a) installate in conformita' alle istruzioni del fabbricante; 
    b) utilizzate correttamente; 
    c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel  tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso. 
  5.  Qualora  le  attrezzature  richiedano  per  il   loro   impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro  rischi
specifici, il datore di lavoro si assicura che: 
    a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro e'  riservato  a  lavoratori
all'uopo incaricati; 
    b) in caso di riparazione, di trasformazione o  manutenzione,  il
lavoratore  interessato  e'  qualificato  in  maniera  specifica  per
svolgere tali compiti.