Art. 36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime e' obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalita' e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, puo' stabilire modalita' e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se cio' e' appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.". 5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilita' di errore.". 6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e' fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.". 7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.". 8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 36: - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli articoli 52, 53 e 374, ai quali vanno aggiunti i commi introdotti dal presente decreto, cosi' recitano: "Art. 52 (Messa in moto e arresto dei motori). - Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente. Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo. "Art. 53. - Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosita', devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori". "Art. 374 (Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature). - Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilita', di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessita' della sicurezza del lavoro. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessita' della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza". - Per il D.P.R. n. 303/1956 vedi nota all'art. 33. L'art. 20 cosi' recita: "Art. 20 (Difesa dell'aria degli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie di datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'apirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono".