Art. 36. 
         Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 
  1. Le attrezzature di lavoro messe a  disposizione  dei  lavoratori
devono soddisfare alle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori  stessi  ad
esse applicabili. 
  2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le  operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime  e'
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalita' e le  procedure
tecniche  delle  relative  verifiche  seguono  il  regime   giuridico
corrispondente a quello in base  al  quale  l'attrezzatura  e'  stata
costruita e messa in servizio. 
  3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto
con i Ministri dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e
della sanita', sentita la  commissione  consultiva  permanente,  puo'
stabilire modalita' e procedure per l'effettuazione  delle  verifiche
di cui al comma 2. 
  4. Nell'art. 52 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  "Se  cio'  e'  appropriato  e  funzionale  rispetto   ai   pericoli
dell'attrezzatura  di  lavoro  e  del  tempo  di   arresto   normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita  di  un  dispositivo  di
arresto di emergenza.". 
  5. Nell'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  "Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche  la  funzione  di
allarme essi devono essere ben visibili  ovvero  comprensibili  senza
possibilita' di errore.". 
  6. Nell'art. 374 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n. 547, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  "Ove per le apparecchiature  di  cui  al  comma  2  e'  fornito  il
libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di  questo
libretto.". 
  7. Nell'art. 20 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
marzo 1956, n. 303, dopo  il  comma  2  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
  "Un'attrezzatura che presenta  pericoli  causati  da  cadute  o  da
proiezione di oggetti deve essere munita di  dispositivi  appropriati
di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. 
  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  comporta   pericoli   dovuti   ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni  di  polvere,
deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta  ovvero  di
estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.". 
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
Note all'art. 36:
              -  Per  il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli
          articoli 52, 53 e 374, ai  quali  vanno  aggiunti  i  commi
          introdotti dal presente decreto, cosi' recitano:
             "Art.  52  (Messa  in  moto e arresto dei motori). - Gli
          organi o apparecchi di messa  in  moto  e  di  arresto  dei
          motori  debbono essere facilmente manovrabili dal personale
          addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere
          azionati accidentalmente.
             Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono
          adottarsi dispositivi  che  impediscano  al  lavoratore  di
          agire  direttamente  sul volano. Le manovelle di avviamento
          diretto devono  essere  costruite  in  maniera  da  potersi
          disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
             "Art.  53. - Quando un motore aziona un sistema esteso e
          complesso  di  trasmissioni  o  di  macchine  e  vi   siano
          particolari  condizioni  di  pericolosita',  devono  essere
          predisposti    dispositivi    supplementari,     facilmente
          accessibili per poterne conseguire l'arresto.
             Possono  essere  impiegati mezzi acustici, associati, se
          necessario,  a  mezzi  ottici,  per  la  trasmissione,   al
          personale  addetto  alla manovra, di segnalazioni convenute
          di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
             In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della
          segnalazione  devono   essere   chiaramente   individuabili
          mediante avvisi indicatori".
             "Art.   374   (Edifici,  opere,  impianti,  macchine  ed
          attrezzature).  -  Gli  edifici,  le  opere  destinate   ad
          ambienti  o  posti di lavoro, compresi i servizi accessori,
          devono essere costruiti  e  mantenuti  in  buono  stato  di
          stabilita',  di  conservazione e di efficienza in relazione
          alle condizioni di uso e alle  necessita'  della  sicurezza
          del lavoro.
             Gli   impianti,   le   macchine,   gli   apparecchi,  le
          attrezzature, gli utensili,  gli  strumenti,  compresi  gli
          apprestamenti  di  difesa,  devono  possedere, in relazione
          alle necessita' della sicurezza  del  lavoro,  i  necessari
          requisiti  di resistenza e di idoneita' ed essere mantenuti
          in buono stato di conservazione e di efficienza".
             - Per il D.P.R.  n.  303/1956  vedi  nota  all'art.  33.
          L'art. 20 cosi' recita:
             "Art.   20  (Difesa  dell'aria  degli  inquinamenti  con
          prodotti nocivi). - Nei lavori in cui  si  svolgono  gas  o
          vapori  irrespirabili  o  tossici  od  infiammabili,  ed in
          quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi  di
          qualunque   specie   di  datore  di  lavoro  deve  adottare
          provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto  e'
          possibile, lo sviluppo e la diffusione.
             L'apirazione  dei  gas, vapori, odori o fumi deve farsi,
          per quanto e' possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo
          dove si producono".