Art. 36.
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
2. Nulla e' innovato nel regime giuridico che regola le operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime e'
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalita' e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata
costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, puo'
stabilire modalita' e procedure per l'effettuazione delle verifiche
di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Se cio' e' appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilita' di errore.".
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e' fornito il
libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati
di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere,
deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di
estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Note all'art. 36:
- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. Gli
articoli 52, 53 e 374, ai quali vanno aggiunti i commi
introdotti dal presente decreto, cosi' recitano:
"Art. 52 (Messa in moto e arresto dei motori). - Gli
organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei
motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale
addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere
azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono
adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di
agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento
diretto devono essere costruite in maniera da potersi
disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
"Art. 53. - Quando un motore aziona un sistema esteso e
complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano
particolari condizioni di pericolosita', devono essere
predisposti dispositivi supplementari, facilmente
accessibili per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se
necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al
personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute
di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della
segnalazione devono essere chiaramente individuabili
mediante avvisi indicatori".
"Art. 374 (Edifici, opere, impianti, macchine ed
attrezzature). - Gli edifici, le opere destinate ad
ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori,
devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di
stabilita', di conservazione e di efficienza in relazione
alle condizioni di uso e alle necessita' della sicurezza
del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le
attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli
apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione
alle necessita' della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneita' ed essere mantenuti
in buono stato di conservazione e di efficienza".
- Per il D.P.R. n. 303/1956 vedi nota all'art. 33.
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20 (Difesa dell'aria degli inquinamenti con
prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o
vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in
quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di
qualunque specie di datore di lavoro deve adottare
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'apirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi,
per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
dove si producono".