Art. 37.
Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinche' per ogni attrezzatura di
lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base
delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.