Art. 37. 
                            Informazione 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' per ogni attrezzatura  di
lavoro a disposizione, i lavoratori  incaricati  dispongano  di  ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in  rapporto  alla
sicurezza e relativa: 
    a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base
delle conclusioni eventualmente  tratte  dalle  esperienze  acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 
    b) alle situazioni anormali prevedibili. 
  2.  Le  informazioni  e  le  istruzioni  d'uso   devono   risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.