Art. 38. 
                     Formazione ed addestramento 
  1. Il datore di lavoro si assicura che: 
    a) i lavoratori incaricati di usare  le  attrezzature  di  lavoro
ricevono una  formazione  adeguata  sull'uso  delle  attrezzature  di
lavoro; 
    b)  i  lavoratori  incaricati  dell'uso  delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di  cui  all'art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e  specifico  che  li
metta in grado di usare tali attrezzature in  modo  idoneo  e  sicuro
anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.