Art. 39. 
                       Obblighi dei lavoratori 
  1. I lavoratori si sottopongono ai programmi  di  formazione  o  di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 
  2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe  a  loro
disposizione  conformemente  all'informazione,  alla  formazione   ed
all'addestramento ricevuti. 
  3. I lavoratori: 
    a)  hanno  cura  delle  attrezzature  di  lavoro  messe  a   loro
disposizione; 
    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 
    c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente  o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.