Art. 39.
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.