Art. 80 
      Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti 
  1. In base  alle  valutazioni  relative  all'entita'  del  rischio,
l'esperto qualificato indica,  con  apposita  relazione  scritta,  al
datore di lavoro: 
  a) l'individuazione e la classificazione delle  zone  ove  sussiste
rischio da radiazioni; 
  b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da
parte del  datore  di  lavoro  delle  attivita'  che  questi  debbono
svolgere; 
  c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79; 
  d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria  l'adozione,  al
fine di assicurare la sorveglianza fisica, di  cui  all'articolo  75,
dei lavoratori esposti e della popolazione; 
  e) la valutazione delle dosi ricevute  e  impegnate,  per  tutti  i
lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con
la frequenza stabilita ai sensi della lettera c). 
  2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base
delle indicazioni di  cui  al  comma  1;  si  assicura  altresi'  che
l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto  alla  sorveglianza
medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma
1 relative  ai  lavoratori  esposti,  con  la  periodicita'  prevista
all'articolo 79, comma 6. 
  3.  Il  datore  di  lavoro  garantisce   le   condizioni   per   la
collaborazione,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze,   tra
l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione  e  protezione  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
L'esperto qualificato e' in particolare chiamato a  partecipare  alle
riunioni periodiche di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo
predetto. 
 
          Nota all'art. 80: 
          - Per il D.Lgs. n. 626/1994 v. nota all'art.  3.  L'art.  8
          cosi' recita: 
          "Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione) -  1.  Salvo
          quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
          all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita produttiva,  il
          servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone  o
          servizi esterni all'azienda, secondo le regole  di  cui  al
          presente articolo. 
          2. Il datore di  lavoro  designa  all'interno  dell'azienda
          ovvero dell'unita produttiva, una o  piu'  persone  da  lui
          dipendenti  per   l'espletamento   dei   compiti   di   cui
          all'articolo 9, tra cui il  responsabile  del  servizio  in
          possesso  di  attitudini  e  capacita'   adeguate,   previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
          3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere  in  numero
          sufficiente, possedere le capacita' necessarie  e  disporre
          di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
          loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
          dell'attivita'   svolta   nell'espletamento   del   proprio
          incarico. 
          4. Il datore di lavoro puo' avvalersi  di  persone  esterne
          all'azienda  in  possesso  delle  conoscenze  professionali
          necessarie  per  integrare  l'azione   di   prevenzione   e
          protezione. 
          5.  L'organizzazione  del   servizio   di   prevenzione   e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:  a)
          nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 17  maggio  1988,  n.  175;  b)
          nelle  centrali  termoelettriche;  c)  negli   impianti   e
          laboratori nucleari; d) nelle aziende per la  fabbricazione
          ed il deposito separato di esplosivi; polveri e  munizioni;
          e) nelle  aziende  industriali  con  oltre  200  lavoratori
          dipendenti; f) nelle  industrie  estrattive  con  oltre  50
          lavoratori dipendenti. 
          6. Se le capacita' dei dipendenti all'interno  dell'azienda
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  sono  insufficienti,   il
          datore di lavoro puo'  far  ricorso  a  persone  o  servizi
          esterni    all'azienda,    previa     consultazione     del
          rappresentante per la sicurezza. 
          7.  Il  servizio  esterno   deve   essere   adeguato   alle
          caratteristiche dell'azienda, ovvero unita'  produttiva,  a
          favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
          anche con riferimento al numero degli operatori. 
          8. Il responsabile  del  servizio  esterno  deve  possedere
          attitudini e capacita' adeguate. 
          9. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  con
          decreto  di  concerto  con   i   Ministri   della   sanita'
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la  commissione  consultiva  permanente,  puo'  individuare
          specifici  requisiti,  modalita'  e   procedure,   per   la
          certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo  degli
          operatori di cui ai commi 3 e 7. 
          10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
          esterni egli non  e'  per  questo  liberato  dalla  propria
          responsabilita' in materia. 
          11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro
          e alle unita' sanitarie locali territorialmente  competenti
          il nominativo della persona designata come responsabile del
          servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
          all'azienda.  Tale  comunicazione  e'  corredata   da   una
          dichiarazione nella quale si attesti con  riferimento  alle
          persone designate: 
          a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 
          b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
          c) il curriculum professionale.