Art. 51.
                     (Possesso e diritti reali)
   1.  Il  possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni
mobili  ed  immobili  sono  regolati dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano.
   2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in
materia  successoria  e  nei casi in cui l'attribuzione di un diritto
reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.