Art. 50.
                        Servizio di prestito
   1.  Il  prestito  e'  un servizio mediante il quale si realizza la
disponibilita'  dei  documenti  a  livello   locale,   nazionale   ed
internazionale.
   2.  La  disponibilita' di cui al primo comma del presente articolo
si attua mediante:
     a) prestito del documento originale, quando e' possibile;
     b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
     c) fornitura, in alternativa, di una  riproduzione  eseguita  su
richiesta e a spese dell'utente.