Art. 50.
Servizio di prestito
1. Il prestito e' un servizio mediante il quale si realizza la
disponibilita' dei documenti a livello locale, nazionale ed
internazionale.
2. La disponibilita' di cui al primo comma del presente articolo
si attua mediante:
a) prestito del documento originale, quando e' possibile;
b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su
richiesta e a spese dell'utente.