Art. 51.
Prestito diretto
1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta', siano residenti nella regione
ove ha sede la biblioteca e siano in grado di documentare la propria
residenza.
2. Per i minori di diciotto anni l'ammissione al prestito e'
disciplinata nell'ambito del regolamento interno di ogni singola
biblioteca.
3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo
residenti nella regione in cui ha sede la biblioteca, per periodi
limitati di tempo:
a) i cittadini italiani, dello Stato della Citta' del Vaticano e
della Repubblica di San Marino, nonche' i cittadini dei Paesi
aderenti alla Comunita' europea in grado di documentare le proprie
necessita' di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se
temporaneo;
b) i cittadini dei Paesi extracomunitari, che, oltre alle
documentazioni di cui al punto a), siano in possesso della
certificazione attestante il periodo di soggiorno e della
presentazione di un'autorita' diplomatica o di una istituzione
culturale.
4. Agli utenti del servizio di prestito e' rilasciata una tessera
(modello 25) da presentarsi ad ogni richiesta.
5. La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e
recante gli estremi del documento esibito, ha validita' annuale ed
e', comunque, rinnovabile.
6. Chi e' gia' in possesso della tessera di cui al quarto comma
del presente articolo, sempre che sia in regola con le disposizioni
di cui al successivo art. 52, puo' ottenere, in presenza di valide e
concrete motivazioni, accettate ad insindacabile giudizio dal
direttore della biblioteca, l'inoltro a domicilio delle opere
richieste in prestito, con i limiti di cui agli articoli 54, secondo
e terzo comma, e 55, terzo comma, e nel rispetto dei termini di cui
all'art. 57, primo comma, formulando dettagliata richiesta scritta.
L'utente dovra', comunque, assumersi la completa responsabilita' per
eventuali danni o smarrimenti cui possa incorrere il documento
richiesto durante il trasporto del medesimo. Il trasporto del
documento potra' avvenire nella forma che la biblioteca ritiene piu'
idonea al recapito dello stesso.
7. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di
cui al comma precedente, sono a carico dell'utente.
8. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
9. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito
ai sensi del sesto comma del presente articolo, o lo restituisca
danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, e'
soggetto alle sanzioni previste all'art. 58 del presente regolamento.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.