Art. 51.
                          Prestito diretto
   1.  Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta', siano residenti nella  regione
ove  ha sede la biblioteca e siano in grado di documentare la propria
residenza.
   2. Per i minori di  diciotto  anni  l'ammissione  al  prestito  e'
disciplinata  nell'ambito  del  regolamento  interno  di ogni singola
biblioteca.
   3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo
residenti nella regione in cui ha sede  la  biblioteca,  per  periodi
limitati di tempo:
     a) i cittadini italiani, dello Stato della Citta' del Vaticano e
della  Repubblica  di  San  Marino,  nonche'  i  cittadini  dei Paesi
aderenti alla Comunita' europea in grado di  documentare  le  proprie
necessita'  di  studio  o di ricerca e il proprio domicilio, anche se
temporaneo;
     b) i  cittadini  dei  Paesi  extracomunitari,  che,  oltre  alle
documentazioni   di   cui  al  punto  a),  siano  in  possesso  della
certificazione  attestante  il   periodo   di   soggiorno   e   della
presentazione  di  un'autorita'  diplomatica  o  di  una  istituzione
culturale.
   4. Agli utenti del servizio di prestito e' rilasciata una  tessera
(modello 25) da presentarsi ad ogni richiesta.
   5.  La  tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e
recante gli estremi del documento esibito, ha  validita'  annuale  ed
e', comunque, rinnovabile.
   6.  Chi  e'  gia' in possesso della tessera di cui al quarto comma
del presente articolo, sempre che sia in regola con  le  disposizioni
di  cui al successivo art. 52, puo' ottenere, in presenza di valide e
concrete  motivazioni,  accettate  ad  insindacabile   giudizio   dal
direttore   della  biblioteca,  l'inoltro  a  domicilio  delle  opere
richieste in prestito, con i limiti di cui agli articoli 54,  secondo
e  terzo  comma, e 55, terzo comma, e nel rispetto dei termini di cui
all'art. 57, primo comma, formulando dettagliata  richiesta  scritta.
L'utente  dovra', comunque, assumersi la completa responsabilita' per
eventuali danni  o  smarrimenti  cui  possa  incorrere  il  documento
richiesto  durante  il  trasporto  del  medesimo.  Il  trasporto  del
documento potra' avvenire nella forma che la biblioteca ritiene  piu'
idonea al recapito dello stesso.
   7.  Le  spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di
cui al comma precedente, sono a carico dell'utente.
   8. Il pagamento del servizio  e'  disciplinato  dall'art.  61  del
presente  regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
   9. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in  prestito
ai  sensi  del  sesto  comma  del presente articolo, o lo restituisca
danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, e'
soggetto alle sanzioni previste all'art. 58 del presente regolamento.
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
          il  regolamento  per  l'applicazione  dell'art.   4   della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato  approvato  il
          tariffario  per  la determinazione di canoni, corrisposti e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario dei beni in  consegna  al  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.