Art. 52.
Obblighi dell'utente
1. L'utente del servizio di prestito e' tenuto a comunicare
immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
2. E' vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in
prestito.
3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti e' sospeso
o escluso dal servizio di prestito secondo le modalita' di cui al
successivo art. 58.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.