Art. 52.
                        Obblighi dell'utente
   1.  L'utente  del  servizio  di  prestito  e'  tenuto a comunicare
immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
   2. E' vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in
prestito.
   3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti e' sospeso
o escluso dal servizio di prestito secondo le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 58.
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
          il  regolamento  per  l'applicazione  dell'art.   4   della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato  approvato  il
          tariffario  per  la determinazione di canoni, corrisposti e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario dei beni in  consegna  al  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.