Art. 53.
Prestito interbibliotecario
1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si
attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della
reciprocita' e si impegnino a rispettare le norme che regolano il
servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito modulo
(modello 27).
2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito
interbibliotecario e' consentito solo previa autorizzazione
preliminare della biblioteca prestante. La biblioteca ricevente
resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della
tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.
3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono
essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente,
a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero.
4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario
devono essere riassicurati presso una societa' assicuratrice, anche
per il prestito interbibliotecario nazionale.
5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed
internazionale, sono a carico dell'utente.
6. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.