Art. 54.
                        Oggetto del servizio
   1.  Oggetto del servizio di prestito e' il patrimonio documentario
della  biblioteca.  Esso  viene  erogato  secondo   le   disposizioni
dell'art. 50, comma secondo, del presente regolamento.
   2. E' di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
     a) sottoposto a vincoli giuridici;
     b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
     c) in precario stato di conservazione;
     d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
     e) miscellaneo legato in volume;
     f)  di  consultazione  generale,  ivi  compresi  i dizionari, le
enciclopedie,  i   repertori   catalografici   e   bibliografici,   o
considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificita'
ed integrita' delle raccolte.
   3.  Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si
attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto  delle  norme  di
tutela.  Per i manoscritti, in particolare, e' obbligatorio osservare
tutte le norme previste per la loro consultazione.
   4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facolta' di ricevere  in
deposito,  per  uso  di  studiosi  che  ne  abbiano  fatto  richiesta
direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio
appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso
e' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa  a  spese  del
proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.