Art. 54.
Oggetto del servizio
1. Oggetto del servizio di prestito e' il patrimonio documentario
della biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni
dell'art. 50, comma secondo, del presente regolamento.
2. E' di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
a) sottoposto a vincoli giuridici;
b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
c) in precario stato di conservazione;
d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
e) miscellaneo legato in volume;
f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le
enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o
considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificita'
ed integrita' delle raccolte.
3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si
attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di
tutela. Per i manoscritti, in particolare, e' obbligatorio osservare
tutte le norme previste per la loro consultazione.
4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facolta' di ricevere in
deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta
direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio
appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso
e' obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a spese del
proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.