Art. 56.
Garanzia a tutela del materiale
1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrita', lo stato
di conservazione del documento e le particolarita' di rilevante
interesse dell'esemplare, nonche' eventuali allegati. Tali elementi,
unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che
non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne
consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti
individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui
rispettivi moduli (modelli 26 e 27).
2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la
relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale di impegna a
rispettare le norme che regolano il servizio.
3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un
permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio,
da consegnarsi all'uscita.