Art. 56.
                   Garanzia a tutela del materiale
   1.  L'addetto  al prestito deve controllare l'integrita', lo stato
di conservazione del  documento  e  le  particolarita'  di  rilevante
interesse  dell'esemplare, nonche' eventuali allegati. Tali elementi,
unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente  riscontrati  che
non  incidono  sulla  conservazione  del  documento  richiesto  e  ne
consentano quindi il  prestito,  vanno  fatti  rilevare  agli  utenti
individuali  ed  alle  biblioteche  e  sono,  comunque,  annotati sui
rispettivi moduli (modelli 26 e 27).
   2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma  la
relativa  ricevuta  (modelli  26  e  27)  con  la  quale di impegna a
rispettare le norme che regolano il servizio.
   3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente  ad  un
permesso  (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio,
da consegnarsi all'uscita.