Art. 57.
                               Durata
   1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.
   2.  Un  documento  gia' in prestito puo' essere prenotato da altro
utente.
   3. In caso di provata necessita' ed in assenza di prenotazioni  il
prestito  puo'  essere  prolungato  per  un  massimo  di altri trenta
giorni.
   4. Il direttore della biblioteca ha la  facolta'  di  esigere,  in
qualsiasi  momento,  la  restituzione  immediata  di  un documento in
prestito.
   5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non
comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione  e  la
restituzione dei documenti.
   6.  Una  volta  all'anno deve essere effettuata la revisione delle
registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei  quindici  giorni
precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere
restituiti  alla  biblioteca.  Tempi  e  modalita' sono stabiliti nel
regolamento interno di ciascun istituto.