Art. 57.
Durata
1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.
2. Un documento gia' in prestito puo' essere prenotato da altro
utente.
3. In caso di provata necessita' ed in assenza di prenotazioni il
prestito puo' essere prolungato per un massimo di altri trenta
giorni.
4. Il direttore della biblioteca ha la facolta' di esigere, in
qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in
prestito.
5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non
comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la
restituzione dei documenti.
6. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle
registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni
precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere
restituiti alla biblioteca. Tempi e modalita' sono stabiliti nel
regolamento interno di ciascun istituto.