Art. 58.
Sanzioni
1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento
ricevuto in prestito e' rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, l'invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente e'
escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.
2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento
ricevuto in prestito e' rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, l'invio a provvedere al suo reintegro o alla sua
sostituzione che a giudizio del direttore della biblioteca, puo'
avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di
edizione diversa purche' della stessa completezza e di analoga veste
tipografica o, se cio' sia impossibile, al versamento di una somma,
da determinarsi dal medesimo direttore dell'istituto, comunque non
inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso.
3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito
di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi
indipendenti dalla volonta' personale, l'utente inadempiente e'
escluso dalla frequenza della biblioteca, e' segnalato al Ministero
per i beni culturali ed ambientali per l'esclusione dalle biblioteche
pubbliche statali, a norma dell'art. 41 del presente regolamento, ed
e' denunciato all'autorita' giudiziaria.
4. Il direttore della biblioteca puo' proporre l'esclusione dalla
frequenza delle biblioteche pubbliche statali anche di chi,
rendendosi responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un
documento ricevuto in prestito, lo abbia restituito o abbia
altrimenti risarcito il danno.
5. Il direttore della biblioteca puo' sospendere il prestito
interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi
responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che
regolano il servizio, e deve chiedere il risarcimento in caso di
danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati.