Art. 60.
Registrazioni obbligatorie
1. Le biblioteche devono registrare il movimento dei prestiti,
relativamente ai documenti ed agli utenti.
2. Per i documenti dati in prestito diretto, le biblioteche devono
registrare il movimento:
a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il
controllo delle scadenze (modello 29);
b) topograficamente, per il controllo delle raccolte (seconda
parte modello 26).
3. Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale in arrivo
ed i partenza, debbono essere registrate cronologicamente in due
serie distinte, con l'indicazione relativa all'esito ed alla
eventuale successiva restituzione (modelli 30 e 31).
4. La procedura descritta al comma precedente deve essere adottata
anche per le richieste in arrivo ed in partenza del prestito
interbibliotecario internazionale (modelli 32 e 33).
5. Per le richieste con esito positivo si deve tenere uno
schedario topografico per il controllo delle raccolte (terza parte
modello 27); per quelle con esito negativo, in quanto non possedute o
non disponibili, si deve tenere la relativa documentazione in ordine
alfabetico (terza parte modello 27).
6. Le biblioteche debbono registrare cronologicamente per ogni
utente del prestito diretto e interbibliotecario le operazioni di
prestito effettuate dal medesimo (modelli 34 e 35).
7. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte
automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente articolo
sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati
prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi in
precedenza elencati.