Art. 60.
                     Registrazioni obbligatorie
   1.  Le  biblioteche  devono  registrare il movimento dei prestiti,
relativamente ai documenti ed agli utenti.
   2. Per i documenti dati in prestito diretto, le biblioteche devono
registrare il movimento:
     a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il
controllo delle scadenze (modello 29);
     b) topograficamente, per il controllo  delle  raccolte  (seconda
parte modello 26).
   3. Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale in arrivo
ed  i  partenza,  debbono  essere  registrate cronologicamente in due
serie  distinte,  con  l'indicazione  relativa  all'esito   ed   alla
eventuale successiva restituzione (modelli 30 e 31).
   4. La procedura descritta al comma precedente deve essere adottata
anche  per  le  richieste  in  arrivo  ed  in  partenza  del prestito
interbibliotecario internazionale (modelli 32 e 33).
   5. Per  le  richieste  con  esito  positivo  si  deve  tenere  uno
schedario  topografico  per  il controllo delle raccolte (terza parte
modello 27); per quelle con esito negativo, in quanto non possedute o
non disponibili, si deve tenere la relativa documentazione in  ordine
alfabetico (terza parte modello 27).
   6.  Le  biblioteche  debbono  registrare cronologicamente per ogni
utente del prestito diretto e  interbibliotecario  le  operazioni  di
prestito effettuate dal medesimo (modelli 34 e 35).
   7.  Ove  i  servizi  della  biblioteca  siano  in tutto o in parte
automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente  articolo
sono  sostituiti  dalle  registrazioni  in  memoria  e dagli stampati
prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi  in
precedenza elencati.