Art. 41.
   (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)
     Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

  1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e'
punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal
doppio  al  decuplo  dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a
lire  15  milioni.  La  multa  e'  commisurata, oltre che ai prodotti
complessivamente  ultimati,  anche  a  quelli che si sarebbero potuti
ottenere  dalle  materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o
comunque  esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la
violazione.
  2.  Per  fabbricazione  clandestina  si  intende quella eseguita in
locali  o  con  apparecchi  non  previamente denunciati o verificati,
ovvero  costruiti  od  alterati  in modo che il prodotto possa essere
sottratto  all'accertamento.  Le  parti dell'apparecchio rilevanti ai
fini  della  prova  della fabbricazione clandestina di alcole sono la
caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme,
lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.
  3.  La  fabbricazione  clandestina  e'  provata  anche  dalla  sola
presenza  in  uno  stesso locale od in locali attigui di alcune delle
materie  prime  occorrenti  per  la preparazione dei prodotti e degli
apparecchi  necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima
che  la  fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio
tecnico di finanza e da esso verificati.
  4.  Nel  caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non
denunciati  o  verificati,  senza  la  contemporanea  presenza  delle
materie  prime  o  di prodotti, si applica la sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  da lire 500 mila a lire 3
milioni.
  5.  Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio
di  distillazione  o  parte  di  esso  senza  averlo  preventivamente
denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.