Art. 41. (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924) Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione. 2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. 3. La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. 4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui al comma 4.