Art. 42. (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.