Art. 42.
                   (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)
          Associazione a scopo di fabbricazione clandestina
                  di alcole e di bevande alcoliche

  1.  Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare
clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il
solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi
ad un anno.