Art. 43.
(Art. 41 T.U. spriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L.
  n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U.
                            birra 1924).
            Sottrazione all'accertamento ed al pagamento
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

  1.  E'  punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni
caso a lire 15 milioni, chiunque:
    a)  sottrae  con  qualsiasi  mezzo  alcole  o  bevande  alcoliche
all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
    b)  detiene  alcole  denaturato  in  condizioni diverse da quelle
prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali e' stata
concessa l'esenzione.
  2.  Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato
consumato. La fabbricazione di prodoti alcolici soggetti ad accisa in
tempi  diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se
prevista,  si  configura  come  tentativo  di  sottrarre  il prodotto
all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
  3.  L'esercente  della  fabbrica  o del deposito nei quali e' stata
commessa  la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 e' privato
per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.
  4.  L'alcole  ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse
da  quelle  prescritte si considerano di contrabbando e si applica la
pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.