Art. 44. 
 (Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 
                       R.D.L. n. 334 del 1939) 
                              Confisca 
 
  1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati  per
commettere le violazioni di cui  agli  articoli  40,  41  e  43  sono
soggetti a confisca secondo le disposizioni  legislative  vigenti  in
materia doganale.