Art. 45.
                     (Art. 50 T.U. spinti 1924)
                       Circostanze aggravanti

  1.  Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi
con  il  mezzo  della  corruzione  del personale dell'amministrazione
finanziaria  o  della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione
da tre a cinque anni, oltre la multa.
  2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di
finanza  che  concorre  nei  reati di cui al comma 1 e' punito con la
reclusione  da  quattro  a  sei  anni, oltre la multa. L'applicazione
della  presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi
previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.
 
Nota all'art. 45:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 9 dicembre
          1941,  n.  1383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
          del 30 dicembre 1941, recante norme per  la  "utilizzazione
          del  personale  civile  e  salariato  in servizio presso la
          Regia Guardia  di  finanza  e  disposizioni  penali  per  i
          militari del suddetto Corpo":
             "Art.  3.  -  Il militare della Regia Guardia di finanza
          che  commette  una  violazione  delle  leggi   finanziarie,
          costituente  delitto, o collude con estranei per frodare la
          finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
          proprio o di altri,  valori  o  generi  di  cui  egli,  per
          ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
          o  la  custodia  o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
          alle pene stabilite dagli articoli 215  e  219  del  Codice
          penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
          leggi speciali.
             La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali
          militari".