Art. 46.
                     (Art. 40 T.U. spiriti 1924)
          Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

  1.  E'  punito  con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al
fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
    a)  contraffa',  altera,  rimuove,  guasta  o  rende  inservibili
misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri
congegni,  impronte  o  contrassegni  prescritti dall'amministrazione
finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
    b)  fa  uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o
altre   impronte   o   contrassegni  prescritti  dall'amministrazione
finanziaria  o  apposti  dalla  Guardia  di  finanza  contraffatti od
alterati, ovvero senza autorizzazione.
  2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli
o  punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o
dalla  Guardia  di  finanza,  anche se contraffatti, e' punito con la
reclusione  da uno a sei mesi. La pena e' della reclusione da un mese
ad un anno se il fatto e' commesso da un fabbricante.
  3.  Il  fabbricante  che, senza essere concorso nei reati di cui ai
commi  1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare
le  opportune  cautele  nella  custodia  dei misuratori e degli altri
congegni  ivi  indicati  e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.
  4.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita
un'evasione  di  imposta, resta salva l'applicabilita' delle sanzioni
di cui agli articoli 40 e 43.