Art. 47.
 (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R.
                       23 gennaio 1973, n. 43)
      Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione
                   dei prodotti soggetti ad accisa

  1.  Per  le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi
fiscali  di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito
si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro  dal  doppio  al  triplo  della  relativa  accisa. Nel caso di
prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il
calo   consentito,   l'esercente  e'  punito,  indipendentemente  dal
pagamento  dell'accisa  commisurata all'aliuota piu' elevata gravante
sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza e'
di  entita'  superiore  al  10  per cento oltre il calo consentito si
applicano  le  pene  previste  per  il  tentativo  di sottrazione del
prodotto al pagamento dell'accisa.
  2.  Per  le  eccedenze  di  prodotti  nei depositi fiscali e per le
eccedenze  di  prodotti  denaturati  non  rientranti nei limiti delle
tolleranze   ammesse,   ovvero   non  giustificate  dalla  prescritta
documentazione  si  applicano le pene previste per la sottrazione dei
prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga
dimostrata  la  legittima  provenienza  dei  prodotti  ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta.
  3.  Per  le  deficienze,  superiori  ai  cali  ammessi, riscontrate
all'arrivo  dei  prodotti trasportati in regime sospensivo si applica
la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
decimo  all'intero  ammontare  dell'imposta  relativa  alla quantita'
mancante.  Se  la  deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento
oltre  il  calo  consentito,  si  applicano  le  pene previste per il
tentativo  di  sottrazione  del prodotto al pagamento dell'accisa. Le
eccedenze sono assunte in carico.
  4.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi 1 e 3 non si aplicano se viene
fornita  la  prova  che  il  prodotto  mancante  e'  andato perduto o
distrutto.
  5.  Per  le  differenze  di  qualita' o di quantita' tra i prodotti
soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella
dichiarazione  presentata  per  ottenere  l'abbuono o la restituzione
dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.
304  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
 
Nota all'art. 47:
             -   Il   testo  dell'art.  304  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' il seguente:
             "Art. 304 (Differenze rispetto  alla  dichiarazione  per
          esportazione  di  merci  con  restituzione  di  diritti). -
          Qualora riscontrino differenze di qualita' e  di  quantita'
          tra  le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione
          presentata per ottenere la  restituzione  dei  diritti,  il
          dichiarante  e'  punito  con  sanzione  amministrativa  non
          minore della somma che indebitamente si sarebbe  restituita
          e  non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto
          non costituisca reato di contrabbando.
             Tuttavia se l'inesattezza della dichiarazione dipende da
          errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede,
          si applica in luogo dell'ammenda  la  pena  pecuniaria  non
          minore  del  decimo  e  non  maggiore dell'intero ammontare
          della somma anzidetta.
             Le precedenti disposizioni non si  applicano  quando  la
          differenza  fra  i  diritti  di  cui  e'  stata  chiesta la
          restituzione   secondo   la    dichiarazione    e    quelli
          effettivamente  da  restituire  secondo  l'accertamento non
          supera il cinque per cento".