Art. 47. (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliuota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. 2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta. 3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante e' andato perduto o distrutto. 5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
Nota all'art. 47: - Il testo dell'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e' il seguente: "Art. 304 (Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti). - Qualora riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica in luogo dell'ammenda la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento".