Art. 48.
 (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt.
  10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161
  - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28
                       dicembre 1993, n. 561).
     Irregolarita' nell'esercizio degli impianti di lavorazione
           e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

  1.  Chiunque  esercita  un deposito di oli minerali, un impianto di
distribuzione   stradale   di   carburanti   o   un   apparecchio  di
distribuzione  automatica  di  carburanti,  non  denunciati  a  norma
dell'art.  25, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa
sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici
non denunciati a norma dell'art. 29.
  2.  Se  nella  verificazione  dei depositi e degli impianti o degli
apparecchi  indicati  nel  comma  1 si riscontrano eccedenze rispetto
alle  risultanze  del  registro  di  carico  e scarico o comunque non
giustificate  dalla prescritta documentazione, si applica la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro da lire un
milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno
per cento rapportato alla quantita' estratta nel periodo preso a base
della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila.
  3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante
nel periodo preso a base della verifica:
    a)  degli  oli combustibili non superiori all'uno per cento della
quantita' estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
    b)  dei  carburanti  non superiori al 5 per mille rapportato alle
erogazioni   registrate   dal  contatore  totalizzatore,  presso  gli
impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
  4.  L'esercente  degli  impianti  di  lavorazione  e di deposito di
prodotti  sottoposti  ad accisa che effettua la consegna dei prodotti
agevolati  senza  l'osservanza  delle formalita' prescritte e' punito
con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da lire 500 mila a lire 3 milioni.
  5.  La  sanzione  di  cui al comma 4 si applica anche nei confronti
dell'esercente   che   apporta   modifiche  agli  impianti  senza  la
preventiva  autorizzazione  dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi
in cui e' prescritta.
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  (*)  ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23
gennaio  1993,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75.