Art. 48. (Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarita' nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa 1. Chiunque esercita un deposito di oli minerali, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29. 2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantita' estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila. 3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica: a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantita' estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale; b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica. 4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalita' prescritte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi in cui e' prescritta. ------------ (*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.