Art. 49. (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarita' nella circolazione 1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantita' effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dai relativi documenti di accompagnamento in misura non superiore all'uno per cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno. 4. Nei casi di irregolare compilazione del documento di accompagnamento, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti. 5. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresi', per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2. 6. Le sanzioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste in relazione ai documenti di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, qualora sia stabilita l'utilizzazione di questi ultimi quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa. 7. Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarita' relative ai documenti di accompagnamento del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.
Nota all'art. 49: - Per il riferimento all'art. 1, primo comma del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, vedasi nota all'art. 30.