Art. 49.
 (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 -
 Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre
                           1993, n. 561).
                  Irregolarita' nella circolazione

  1.  I  prodotti  sottoposti  ad  accisa,  anche se destinati ad usi
esenti   od  agevolati,  ad  esclusione  del  vino  e  delle  bevande
fermentate  diverse  dal  vino  e  della  birra, trasportati senza la
specifica  documentazione  prevista  in  relazione  a  detta imposta,
ovvero  con  documento  falso  od  alterato  o  che  non  consente di
individuare  i  soggetti  interessati all'operazione di trasporto, la
merce  o  la  quantita'  effettivamente  trasportata, si presumono di
illecita  provenienza.  In tali casi si applicano al trasportatore ed
allo  speditore  le  pene  previste  per  la sottrazione del prodotto
all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
  2.  Nei  casi  di  cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima
provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si
applica  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma di
denaro  da  lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di
prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni
previste dal presente testo unico.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 non si applicano qualora i
prodotti  trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati
risultanti  dai  relativi  documenti di accompagnamento in misura non
superiore  all'uno  per  cento, se in piu', o al 2 per cento oltre il
calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.
  4.   Nei   casi   di   irregolare  compilazione  del  documento  di
accompagnamento,  diversi  da quelli previsti nel comma 1, si applica
allo  speditore  la  sanzione  amministrativa  di  cui al comma 2. La
stessa  sanzione  si  applica  al  trasportatore  che  non esegue gli
adempimenti prescritti.
  5.  Le  sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano,
altresi',  per  le violazioni previste nei medesimi commi relative ai
trasferimenti  dei  prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non
venga  fornita  dimostrazione  che il prodotto sia stato destinato ad
usi  diversi  da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione
di  reato  di  cui  al  comma 1; l'imposta evasa e' calcolata in base
all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.
  6.  Le  sanzioni  di  cui al presente articolo sostituiscono quelle
previste  in  relazione  ai documenti di cui all'art. 1, primo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
qualora   sia   stabilita  l'utilizzazione  di  questi  ultimi  quali
documenti  di  accompagnamento  specifici  dei  prodotti  soggetti ad
accisa.
  7.  Le  sanzioni  previste dalle norme vigenti per le irregolarita'
relative  ai  documenti  di  accompagnamento del vino o delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso
in  cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti
ad accisa.
 
Nota all'art. 49:
             -  Per il riferimento all'art. 1, primo comma del D.P.R.
          6 ottobre 1978, n. 627, vedasi nota all'art. 30.