Art. 50.
       (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 Art. 32,
                     comma 3, D.L. n. 331/1993)
             Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

  1.  Indipendentemente  dall'applicazione delle pene previste per le
violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina
delle  accise  stabilita  dal  presente  testo unico e dalle relative
norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita'
o  dei  registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle
dichiarazioni   e   denuncie   prescritte,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila
a lire 3 milioni.
  2.  La  tenuta  della  contabilita'  e  dei  registri  si considera
irregolare  quando  viene  accertata  una  differenza tra le giacenze
reali  e  le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di
cui  all'art.  4.  Per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale di
carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico  quando  la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo  consentito  per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni
effettuate  nel  periodo  preso a base della verifica; per i depositi
commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro
di  carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della
verifica.
  3.  La  sanzione  di  cui  al  comma  1 si applica anche a chiunque
esercita  le  attivita'  senza  la prescritta licenza fiscale, ovvero
ostacola,  in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed
ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera  di  riconoscimento,  l'accesso  nei  locali  in  cui vengono
trasformati,  lavorati,  impiegati  o  custoditi prodotti soggetti od
assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.
  4.  L'estrazione  di  prodotti  sottoposti ad accisa dopo la revoca
della  licenza  di  cui  all'art.  5,  comma  2, e' considerata, agli
effetti   sanzionatori,   tentativo   di   sottrarre   al   pagamento
dell'imposta  il  quantitativo  estratto,  ancorche' destinato ad usi
esenti od agevolati.