Art. 51. (Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente 1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.