Art. 51.
                  (Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)
    Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria
                    inflitta a persona dipendente

  1.  Nei  reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore
e'  obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena
pecuniaria  inflitta  al  condannato,  se  questi  e'  persona da lui
dipendente  o  sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e
risulti insolvibile.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  non  si  applica  alle
ammistrazioni dello Stato.