Art. 51. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36. I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.