Art. 51.
   I  vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato
V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche  se
contenuti   nei   pacchi   postali,  possono  essere  introdotti  nel
territorio della Repubblica  italiana  solo  attraverso  i  punti  di
entrata  di  confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente
decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui
all'articolo 36.
   I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma
transitanti sul territorio  di  altri  paesi  membri,  devono  essere
visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri
anzidetti.
   Per   le   merci   che  viaggiano  con  mezzo  aereo  i  controlli
fitosanitari possono essere effettuati  presso  uno  degli  aeroporti
elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di
sbarco,  a  condizione  che  eventuali  spostamenti  avvengano  sotto
vincolo doganale.