Art. 52.
   I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato
VII  oltre  che  attraverso  i  punti  di entrata di confine elencati
nell'allegato VIII punto 1,  possono  entrare  nel  territorio  della
Repubblica  italiana  anche  attraverso  i  punti di entrata elencati
nell'allegato VIII punto 3.